Di Rosa Guarino
Il divieto di maternità surrogata e’ quasi in atto: quale interesse per il minore?
Avv. Rosa Guarino , membro del consiglio direttivo Aiga Napoli. Dottore di ricerca in bioetica Università degli studi di Napoli Federico II, approfondisce tale questione fi attualita’ con la prospettiva tecnica ed umana opportuna: in esclusiva per Adfnews.it, quotidiano nazionale di approfondimento.
“Con l’accezione ‘maternità surrogata’ o ‘per sostituzione’ o ‘gestazione per altri’ si intende la tecnica di procreazione medicalmente assistita attraverso la quale una donna, detta ‘madre surrogata’ o ‘gestante per altri’, provvede alla gestazione per conto di una o piú persone, determinando una dissociazione tra la madre biologica e i genitori c.d. intenzionali.
Va immediatamente palesato che nel panorama giuridico italiano la pratica della c.d. maternità surrogata ha un connotato di disvalore assoluto, infatti viene penalmente sanzionata dall’art. 12, l. 19 febbraio 2004, n. 40, con la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 mila ad un milione di euro.
La ratio ispiratrice di tale divieto assoluto, che ne giustifica la sanzione penale, ha un ancoraggio Costituzionale, che si rinviene da un lato nella tutela della dignità della donna e del connesso rifiuto di ogni forma di commercializzazione del suo corpo, dall’altro del minore: al fine di scongiurare fenomeni di mercificazione e reificazione dello stesso posti in essere esclusivamente al fine di attualizzare un “ desiderio di genitorialità” degli adulti.
Si tratta di una tematica dolente foriera di numerosi dilemmi ed interrogativi sotto il profilo etico-giuridico soprattutto per la rilevanza dei princípi che in essa inevitabilmente si intrecciano: la libertà di autodeterminazione del soggetto, il diritto alla genitorialità quale esplicazione della personalità dell’individuo, l’interesse del minore al rispetto della propria vita privata e familiare, il principio della intangibilità della dignità della donna.
Essa ha rilevato in tutta la sua portata la inadeguatezza normativa del legislatore italiano ed un vulnus di tutela per il minore, il cui interesse è preminente essendo soggetto particolarmente vulnerabile.
Va espresso che la complessità del fenomeno emerge in tutta la sua portata in quanto il divieto assoluto posto nell’alveo dell’ordinamento giuridico italiano a tale pratica, non ha arginato il proliferarsi del fenomeno a seguito dell’inesorabile sviluppo del c.d. “turismo procreativo” di coppie italiane committenti in Paesi che sono pervenuti ad adottare modelli di regolamentazione della pratica in esame, di tipo permissivo.
Da qui il dilemma circa il riconoscimento giuridico dei diritti del minore in Italia con una valutazione che in alcuni casi ha determinato la trascrizione dell’atto di nascita in altri la negazione della stessa, in altri ancora, l’utilizzo della cd. adozione in casi particolari quale forma di ancoraggio estremo per tutelare l’interesse del minore ormai nato.
Conseguentemente, si è delineata una problematica spinosa, che negli ultimi anni ha alimentato un intenso dibattito afferente al riconoscimento, in termini di trascrizione, nell’ordinamento giuridico italiano, del provvedimento di nascita straniero, emesso in Paesi in cui appunto la pratica della c.d. maternità surrogata è considerata lecita. E’qui che si delinea il punctum dolens della tematica involgente proprio la tutela del minore afferente al riconoscimento o meno in termini di trascrizione, nell’ordinamento giuridico italiano del provvedimento di nascita straniero.
Inoltre, la eterogeneità delle pratiche che in concreto possono attualizzarsi, dovrebbe sollecitare il legislatore ad una riflessione, sia pure in forma critica, sulla maternità surrogata c.d. gratuita con una valutazione che, nel bilanciamento dei valori, consideri sempre preminente l’interesse del nascituro. Si tratta della cd. “ gestazione per altri a titolo gratuito” basata sul rilevante principio di solidarietà sancito dall’art. 2 cost. ( precetto alla base di altri fenomeni quali la donazione di organi e la donazione del cordone ombelicale ) . In sostanza, la donna pone in essere la gestazione ed il parto per conto di un’altra donna a ciò impossibilitata «per uno scopo di liberalità» e non per uno scopo di lucro; ergo sembrerebbe escludersi la “mercificazione del corpo” della donna gestante alla base del divieto assoluto posto in Italia.
La leggerezza e l’incoerenza normativa delineatesi nel panorama giuridico Italiano, lasciano un vuoto incolmabile che rischia di minare l’interesse del minore.
In conclusione, l’interprete ed il legislatore dovranno sforzarsi in una tematica cosi delicata, di porre in essere un “bilanciamento di interessi “ e di rinvenire il giusto punto di equilibrio di tutti i beni di rilievo Costituzionale ritenuti meritevoli di analoga considerazione; ma ponendo sempre al vertice il principio intangibile di dignità della persona umana, affinché la donna non assurga a mezzo per realizzare il progetto di genitorialità di altri ed il minore sia sempre tutelato, essendo soggetto particolarmente vulnerabile.
Per un approfondimento del tema si rinvia a Rosa Guarino, LA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ TRA DIVIETO ASSOLUTO E INTERESSE DEL MINORE, in il Foro Napoletano 3/2022.