Gladio non è stata tanto una struttura segreta, quanto un «segreto».
Un segreto che lo Stato italiano ha condiviso con altri Stati, e che a un certo punto è diventato totalmente suo. Come questo segreto abbia preso forma all’inizio degli anni ’50 e si sia protratto sino ai nostri giorni.
Si è sostenuto, addirittura con compiacimento, che il fatto che il segreto sia stato mantenuto così a lungo in un Paese come l’Italia ha del
miracoloso. Quel che non è stato detto è che le nostre leggi e le nostre istituzioni, se fossero state servite lealmente e correttamente, non
avrebbero potuto consentirne né il sorgere né il suo protrarsi negli anni.
L’ordinamento e le leggi della Repubblica non ammettono infatti in alcun modo che si formino e operino organismi statuali al di fuori del
controllo delle istituzioni a ciò preposte.
Nessuno nega il diritto-dovere dello Stato di difendere il territorio nazionale da aggressioni esterne, di riconquistarlo quando fosse
perduto, di predisporre anche in tempo di pace i mezzi e gli uomini per fare questo. Non c’è bisogno di collegarsi ad altri per giustificare
l’adozione delle misure indispensabili per tutelare l’integrità del territorio nazionale. Censurabile, anzi, sarebbe l’assenza di iniziative in questo senso. Anche la previsione e la predisposizione di reti clandestine di resistenza in quelle parti di territorio maggiormente
minacciato di invasione rientrano negli atti dovuti di un Governo. Ma la protezione della «clandestinità» necessaria a tali reti, non significa che queste debbano essere clandestine all’interno delle stesse istituzioni promoventi.
All’origine di esse vi debbono essere sempre atti formali assunti nel rispetto delle leggi e della Costituzione. Il mantenerli riservati è tutt’altro problema.
Lo stesso diritto-dovere ha lo Stato di contrastare e di reprimere tutte le forme di sovvertimento interno tese a rovesciare con la forza il Governo legale e ad impadronirsi con la violenza del potere. Ma anche questo deve essere fatto nel quadro delle leggi e utilizzando le forze che sono previste per tutelare l’ordine interno e la sicurezza dello Stato.
Tra gli organismi «legittimi» impiegabili vanno compresi i «servizi segreti», che non sono strutture «fuori controllo», ma solo strutture che operano in un alto grado di riservatezza e di anonimato, sempre però «sotto controllo».
La fuoriuscita quindi dal nostro «sistema di garanzie» non si può giustificare con l’impossibilità di fare altrimenti. La possibilità di
rispettare la legge c’è sempre stata nel nostro Paese dopo che la caduta del fascismo ha permesso di ripristinare le libertà fondamentali.