Delitti di onore in Occidente: giurista di Cassino mette in guardia

Di Rita Lazzaro

Nelle società dello stato di diritto, il delitto d’onore dovrebbe essere una condotta barbara appartenente al passato.
Condizionale che, purtroppo, trova il suo fondamento in vicende agghiaccianti commesse in gran parte su donne per mano di chi diceva di amarle.
Come successo in Francia dove a due anni di distanza dal brutale omicidio commesso su Jacqueline Forest, il tribunale ha sentenziato la condanna all’ergastolo di Robert Massey. In che modo è stata assassinata la donna ma soprattutto perché?
Come spesso accade, il protagonista è un amore malato. Infatti Robert Massey era convinto di aver scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare della sua compagna, Jacqueline Forest, una 46enne vittima da tempo delle vessazioni del suo uomo. La gelosia di Robert Massey era diventata sempre più pressante, al punto da acquisirne contorni patologici che hanno fatto perdere all’uomo il lume della ragione. Non per nulla, anche dei messaggi innocui scambiati con i colleghi rappresentavano per lui una prova schiacciante del tradimento della sua donna. Già in altre occasioni Jacqueline era stata vittima delle sue botte.


A far scattare l’ ultima furia omicida è stato il ritrovamento di un test di gravidanza, che l’uomo si è subito convinto certificasse ancora una volta il tradimento della sua compagna. Ed ecco che, dopo aver atteso che uscisse dalla doccia, si è avventato al collo della povera Jacqueline, soffocandola. Ancora in preda alla rabbia, Massey ha ricoperto il corpo della donna con frasi offensive e, dopo aver assunto alcol e droga, è uscito di casa per andare ad aggredire uno dei presunti amanti della donna. Il malcapitato ha subito sporto denuncia, consentendo così alla polizia di braccare immediatamente l’uomo ed arrestarlo.
1) Gelosia che degenera in omicidio, in che modo prevenire questi orrori agendo sia sul potenziale carnefice che sulla futura vittima , con provvedimenti sia sotto l’aspetto giuridico, psicologico ma anche sociale?
Francesco Mazza, docente di Diritto penale nell’Università di Cassino ed avvocato cassazionista del Foro di Roma risponde ai microfoni di Adfnews, quotidiano nazionale con sede a Cassino.
“Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, che prendono le mosse da uno squilibrato rapporto di potere tra vittima e persecutore, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori (c.d. stalking) allo stupro, fino al femminicidio.
Si tratta di un fenomeno di rilevanza, prima di tutto, sociale e culturale. Perciò il nostro ordinamento giuridico è chiamato ad arginare e reprimere tale fenomeno di preoccupante allarme sociale attraverso strumenti, quali la sanzione penale, efficaci e dissuasivi, che svolgono una funzione deterrente e di orientamento culturale nei confronti non soltanto dell’autore della violenza stessa, il quale nell’ambito degli istituti penitenziari dovrà essere rieducato o “risocializzato”, in conformità alla funzione costituzionalmente prescritta alla pena dall’art. 27 Cost., ma anche nei confronti della generalità dei consociati, compresi gli operatori giuridici e le istituzioni stesse”.
2) Come e quanto può essere rieducativa la pena verso chi si macchia di simili nefandezze?
“La pena “dovrebbe” essere rieducativa nella sua essenza polifunzionale e non più di mera emenda nell’accezione kantiana di Vergeltung; ma la prassi dimostra come spesso non si raggiunga l’auspicata risocializzazione”.
Il carcere per usare le parole del giuspenalista Giovanni Fiandaca è «pericoloso e desocializzante: nella realtà il carcere è il veleno e non la medicina», è necessaria una riforma del sistema penitenziario. A mio modesto avviso, non è attraverso un inasprimento del trattamento sanzionatorio o la previsione di nuove fattispecie incriminatrici che si rieduca il reo, ma attraverso strumenti preventivi, informativi, di sensibilizzazione sociale”.
3)Dove abbiamo sbagliato per ritrovarci con uno stato di diritto la cui quotidianità è scritta col sangue degli innocenti, nonostante i vari interventi legislativi come il codice rosso?
“Ritengo che la causa abbia radici storiche e culturali. Basti pensare che solamente del 1981 è stato abrogato l’art. 587 c.p. il quale prevedeva una pena più tenue, rispetto all’omicidio comune, per colui che avesse cagionato la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore (il c.d. delitto di onore).

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A ciò si aggiunga il disinteresse che fino a poco tempo fa è stato manifestato dall’ordinamento giuridico, anche sovranazionale, verso tale fenomeno. Solamente nel 2011 è stata stipulata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul), imponendosi agli Stati che abbiano ratificato e dato esecuzione alla Convenzione, di dotarsi di una legislazione efficace e di verificarne in modo costante l’effettiva attuazione da parte di tutti gli operatori, in particolare da quelli appartenenti al sistema giudiziario.

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Può arginarsi il fenomeno del delitto di onore declinato sui crismi della modernita’ e delle regole occidentali, attraverso una educazione culturale volta a sensibilizzare la collettività, oltreché attraverso interventi legislativi che svolgano una effettiva ed efficace funzione deterrente.
Nel contrasto al fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne, l’attenzione del legislatore e degli operatori giudiziari si è concentrata, a livello nazionale, principalmente nella repressione delle condotte penalmente rilevanti, con l’adozione di norme (da ultimo il c.d. “codice rosso”, legge 19 luglio 2019, n. 69), che hanno previsto risposte sanzionatorie sempre più elevate, scelta certamente idonea a conseguire l’obiettivo prefissato, ma sicuramente non sufficiente, come dimostrato dalla incidenza statistica delle condotte di violenza domestica.
La severa repressione penale di tutte le forme di violenza domestica, l’introduzione in forza delle norme richiamate di nuove fattispecie incriminatrici, di inasprimenti delle sanzioni già esistenti, rappresenta una valida risposta delle istituzioni per il contrasto del fenomeno, ma non ha dimostrato di avere l’efficacia deterrente auspicata.Si impongono quindi come necessari strumenti volti a prevenire il fenomeno”.

Donne ancora oggi vittime della violenza, frutto di manie di possesso da parte di uomini che dovrebbero amarle e quindi proteggerle. Abomini che oltre a dimostrare falle giuridiche dimostrano altresì carenze umane e di civiltà ma anche analogie apodittiche tra la cultura occidentale e quella, tanto biasimata, mediorientale ed asiatica.

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